IMU e TASI
Scadenze pagamento di IMU e TASI:
acconto entro il 16 GIUGNO 2016
saldo entro il 16 DICEMBRE 2016
L'importo del versamento della rata di acconto deve essere pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell’anno 2015.
Il versamento a saldo dovra' essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell’anno 2016 al netto dell’acconto versato.
Istruzioni per il calcolo 2016:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed è integrata dai Regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (approvato con deliberazione di CC n. 29 del 31/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 09 del 03/06/2015).
IMU | IMMOBILI SOGGETTI AD IMU: Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7 in ragione di n. 1 unità immobiliare per categoria). BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
ALIQUOTE. Le aliquote d’imposta sono: Aliquota prevista per abitazione principale di lusso e relative pertinenze con categorie A/1, A/8 e A/9: 0,5% DETRAZIONE. Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00. |
SISTEMI DI PAGAMENTO: Modello F24 (disponibile presso banche, poste e agenti della riscossione) Codice Catastale Comune di Pagazzano: G233 Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata, è inferiore a € 12,00. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: fabbricati | 3918 | abitazioni principali classificatenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 3912 | aree fabbricabili terreni | 3916 3914 | Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 3930 |
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TASI | IMMOBILI SOGGETTI A TASI: abitazione principale classificata nelle categorie da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (n. 1 C/2, n. 1 C/6, n. 1 C/7) ed i fabbricati rurali ad uso strumentale. |
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati del gruppo cat. A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. ALIQUOTE. Le aliquote d’imposta sono: - Aliquota abitazione principale (cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (N. 1 C/2, n. 1 C/6, n. 1 C/7): 2,5 per mille - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille |
SISTEMI DI PAGAMENTO: Modello F24(disponibile presso banche, poste e agenti della riscossione) Codice Catastale Comune di Pagazzano: G233 Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata, è inferiore a € 12,00. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: abitazioni principali classificatenelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (n. 1 C/2, n. 1 C/6, n. 1 C/7) | 3958 | fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
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Per IMU e TASI il contribuente e’ tenuto al calcolo ed al versamento dell’imposta in autoliquidazione.
Gli uffici comunali saranno a disposizione, nei mesi di giugno e dicembre, per consulenze inerenti il calcolo dell’acconto TASI e IMU.
TARI | Il tributo è dovuto da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. |
Con Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 31/07/2014, modificato con deliberazione n. 09 del 03/06/2015 e con deliberazione n. 11 del 03/06/2015 (approvazione tariffe), il Comune ha stabilito i criteri di determinazione delle tariffe e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Parametro per la determinazione del tributo è la superficie calpestabile. |
SISTEMI DI PAGAMENTO: Modello F24 Codice Catastale Comune di Pagazzano: G233 Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00. SI PRECISA CHE GLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI, CON L’INDICAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO, SARANNO RECAPITATI PER POSTA A CIASCUN CONTRIBUENTE. Scadenze per il versamento: 30 giugno 2015 30 novembre 2015 |