A chi è rivolto

cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe

Descrizione

I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 7, com. 3). Il titolare può presentare la dichiarazione di dimora abituale anche per tutti i familiari presenti sul suo permesso.

Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 7, com. 3) trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, i cittadini potranno incorrere nella cancellazione per irreperibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 11.

Se il cittadino extracomunitario non presenta la dichiarazione di dimora abituale entro sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno depositato in Comune, quest'ultimo lo sollecita a consegnarla nei 30 giorni successivi.

Se il cittadino extracomunitario non dovesse rispettare anche questa seconda scadenza, il Comune lo cancellerà dai registri della popolazione residente per omessa dichiarazione di dimora abituale, come previsto dalla legge.

La cancellazione dal registro della popolazione residente compromette la residenza continuativa, requisito necessario per richiedere la cittadinanza italiana.

Come fare

Per presentare la dichiarazione di rinnovo occorre recarsi personalmente in Comune.

Per i minorenni dovrà presentarsi il genitore.

Per richiesta chiarimenti scrivere a  servizi.demografici@comune.pagazzano.bg.it indicando le proprie generalità ed un recapito telefonico oppure contattando il numero 0363 814629 Interno 2.

Cosa serve

documento di riconoscimento, titolo di soggiorno rinnovato con fotocopia e/o la FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL KIT POSTALE

Cosa si ottiene

IL RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE. ART. 7, COMMA 3 D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223 COME SOSTITUITO DALL’ART. 15 D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno

Procedure collegate all'esito

L'ufficio anagrafe provvederà ad inoltrare la comunicazione del rinnovo di dimora abituale alla Questura di Bergamo

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13
Dic/24

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