A chi è rivolto

I possessori di immobili non esclusi dall'imposta, intendendosi per possessori:

  • proprietari
  • titolari del diritto reale di usufrutto
  • titolari del diritto reale di uso - abitazione - enfiteusi - superficie.

Inoltre:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
  • il concessionario di aree demaniali
  • il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto
  • l'immobile di proprietà del minorenne ricade automaticamente in usufrutto legale ai genitori che pertanto, in ambito tributario, assumono la soggettività passiva ai fini IMU del figlio
Immobili esclusi dall'imposta:
  • le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1  A/8  A/9)
  • gli alloggi e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non siano locati
  • casa familiare e relative pertinenze assegnate al genitore affidatario dei figli
  • un unico immobile e relative pertinenze per il personale appartenente a Forze armate di Polizia, VVFF e Prefetti
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole con la precisazione che con disposizione del decreto Agosto (art. 78 bis) D.L. 104/2020 si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
Descrizione

La nuova IMU" anno 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019. La novità più rilevante è l'abolizione della TASI: dal 2020 nel comune di Pagazzano i fabbricati rurali strumentali dovranno versare l'IMU utilizzando l'aliquota dell'1 per mille.
I beni merce, sino al 2019 esentati per legge dal pagamento dell'IMU, dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2021 tornano a essere soggetti tenuti al pagamento. Per queste fattispecie il Comune di Pagazzano ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota sia per il 2020 che per il 2021. (Dal 2022 tornano a essere esentati per legge).

Come fare

Di seguito passaggi su come procedere:

  • Inviare mail o contattare telefonicamente l’ufficio al fine di ricevere le informazioni di cui si necessita.
  • Trattasi di imposta in autoliquidazone. E’ possibile effettuare il calcolo del dovuto IMU utilizzando il Calcolatore IMU dell’anno in corso a cui si rimanda.
  • L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
  • La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
Cosa serve

Ecco la lista dei documenti necessari:

  • Rendite catastali e dati catastali per procedere all’utilizzo del Calcolatore IMU a cui si rimanda
  • Utilizzo dei modelli ministeriali al fine della redazione e conseguente presentazione della dichiarazione IMU
Cosa si ottiene

Costa si ottiene, 

  • Stampa dei modelli f24 necessari per procedere al versamento del dovuto 
  • L’adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’ art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Tempi e scadenze

24 17 Giu

Scadenza Versamento Prima Rata

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

- Link: Calcolo IMU 2024

24 16 Dic

Scadenza Versamento Seconda Rata

La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di riferimento.

- Link: Calcolo IMU 2024
Costi

Per la quantificazione dell’imposta si rimanda al calcolatore e all’informativa relativa alle aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale

Premesso che per la definizione di "immobili" si rimanda alla normativa speciale contenuta nella Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ottenuto con le diverse modalità sotto elencate:
 
FABBRICATI
Il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per

  • 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  e nelle categorie C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria A/10)
    Esempio: fabbricato A/2 r.c. Euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 x 5% x 160 = € 87.360,00)
  • 140 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 C/5)
    Esempio: fabbricato C/3 r.c. Euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 x 5% x 140 = € 127.890,00)
  • 80 (per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5)
    Esempio: fabbricato D/5 r.c. Euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 x 5% x 80 = € 789.600,00)
  • 65 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5)
  • 55 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1)

AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.
Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.
Il Comune di Pagazzano non ha approvato, per l'anno 2023, i valori minimi di riferimento, nemmeno orientativi di mercato.

Rimane di riferimento la deliberazione di C.C. n. 15/2015 che approva i sottostanti valori unitari medi delle aree edificabili:  

Aree libere utilizzabili a fini edificatori residenziali (artt. 22 e 23 P.d.R.) €    115,23

Piani Attuativi in corso €    115,23

Ambiti di trasformazione residenziale soggetti a P.A. (art. 6 D.d.P) €      57,62

Aree libere utilizzabili a fini edificatori produttivi (artt. 38 e 39 P.d.R.) €    115,23

Piani Attuativi in corso €    115,23

Ambiti di trasformazione produttiva soggetti a P.A. (art. 6 D.d.P) €      57,62

 

TERRENI AGRICOLI
Il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

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Ulteriori informazioni
Riduzioni base imponibile/Esenzioni

La nuova IMU non presenta novità particolari rispetto alle riduzioni già previste della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l'immobile oggetto di tassazione:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% base imponibile
  • Fabbricati inagibili o inabitabili alle condizioni tutte di cui all'art. 16 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado alle condizioni tutte di cui all'art. 15 del Regolamento IMU
    - Riduzione del 50% base imponibile
  • Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 - Riduzione del 25% base imponibile

Dall'anno 2021 è prevista una NUOVA riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia.

Rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze purchè non accatastata in categoria A1-A8-A9

Dal 2022 tornano esenti i c.d. "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati): si rimanda all'obbligo dichiarativo per usufruire di tale esenzione

Dal 2023 viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'art. 1 comma 759 della L. 27/12/2019 n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. In particolare la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614 comma 2° c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In paraticolare si prevede che per fruire del beneficio, il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1° marzo 2023.

Riduzioni/Esenzioni/Agevolazioni COVID-19

L'anno 2020 ha visto stravolgere le regole previste per l'IMU, con decreti emergenziali che, per agevolare le attività chiuse per le misure di contenimento della pandemia, hanno previsto esoneri dal versamento, come quello per gli anni 2021 e 2022 introdotto dall'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate. In continuità con le precedenti disposizioni, la nuova legge di Bilancio 2021 esonera dal pagamento della prima rata IMU 2021 alcune categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, e immobili degli stabilimenti termali
  • immobili alberghieri rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggirni, case e appartamenti per vancanze, bed and breakfast, residence, campeggi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali
  • immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazione
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Aggiornamento Decreto Legge n. 41/2021 (DL Sostegni): il comma 1 dell'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all'art. 1 (commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi. L'esenzione di applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Aggiornamento Decreto Legge n. 73/2021 (Sostegni bis): La legge di conversione del decreto in questione (Legge n. 106 del 2021) prevede all'articolo 4-ter l'esenzione per l'anno 2021 del versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

 

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04
Giu/24

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